Locatrice: società Cargoplanet S.r.l. proprietaria dei veicoli concessi in locazione;
Locatario: persona fisica, persona giuridica o azienda che sottoscrive il contratto di locazione con la Cargoplanet S.r.l.;
Utlizzatore/i: persona/e indicata dal locatario quale conducente/i del veicolo noleggiato, autorizzato alla guida del veicolo oggetto del contratto;
Garante, coobbligato: persona fisica, persona giuridica o azienda, avente un rapporto di parentela o di lavoro col locatario, che garantisce, attraverso la propria capacità reddituale, delle spese di eventuali sanzioni, franchigie, danni, penali e responsabilità a carico del locatario, qualora lo stesso non ottemperi agli impegni contrattualmente previsti.
Art. 1) Obblighi cliente e/o utilizzatore/i
Il locatario e/o utilizzatore/i dei veicolo dovranno:
– rilasciare copia dei documenti d’identità e codice fiscale, recapiti telefonici e di posta elettronica e ove possibile PEC, è obbligo degli stessi, in caso di cambio di residenza comunicare alla locatrice il
nuovo indirizzo entro 2 giorni;
– avere 21 anni compiuti;
– avere patente valida di guida per il veicolo noleggiato rilasciata da almeno 12 mesi;
– riconoscere il presente contratto unicamente come messa a disposizione del veicolo senza conducente e pertanto il contratto stesso non è assolutamente
vincolato in alcun modo a contratto di servizi riguardante il personale di guida o di accompagnamento.
– utilizzare il veicolo solo ed esclusivamente nell’ambito aziendale, portando sempre a bordo il presente contratto in originale e nel caso di guida da parte di
dipendenti della stessa azienda il contratto di lavoro o l’ultimo foglio paga.
– non sublocare o noleggiare e non fare sublocare o noleggiare , anche con conducente, il veicolo;
– non eseguire alcun lavoro di riparazione sul veicolo noleggiato senza il consenso scritto del locatore;
– nel caso di eventuali guasti informare immediatamente il locatore rimettendosi alle sue indicazioni in ordine alla riparazione o alla sostituzione dello stesso
veicolo;
– rifornire il veicolo usando il carburante appropriato, indicando se richiesto il luogo di rifornimento al fine di attivare la eventuale responsabilità della stazione di
servizio, e mantenere diligentemente il veicolo, in ossequi a quanto disposto dall’art. 1176, c.c, controllando il livello dei liquidi ed effettuando laddove
necessario gli opportuni rabbocchi;
– non utilizzare il veicolo per gare, prove, competizioni, traino, in violazione del codice della strada e qualsivoglia attività illecita e non guidare sotto l’influenza
di droghe, narcotici, alcolici e di altre sostanze psicotrope;
– custodire il veicolo nella massima sicurezza e diligenza , evitando di lasciare oggetti di valore incustoditi all’interno dell’abitacolo, che comunque restano nelle
responsabilità del locatario e utilizzatore/i;
– non utilizzare il veicolo fuori dai confini nazionali, salvo espressa autorizzazione del locatore scritta con relativa consegna della carta verde allegata alla polizza
assicurativa;
– utilizzare il veicolo nel rispetto della destinazione indicata sulla carta di circolazione, con la massima cura e diligenza;
– non utilizzare il veicolo per trainare altri veicoli o rimorchi di qualsiasi genere o sorta;
– non utilizzare il veicolo per trasportare merci pericolose, esplosivi, armi, materiali illeciti o comunque vietati dalle normative vigenti;
– non utilizzare o far utilizzare il veicolo a personale non espressamente indicato sul contratto di noleggio e quindi autorizzato dalla società locatrice.
Qualsiasi uso del veicolo, inidoneo, non consentito o illecito per contratto e/o per Legge, obbliga il locatario e/o il garante, eventualmente anche in solido con ogni altro utilizzatore/i dallo stesso indicati,
a risarcire i danni conseguenti ad un uso improprio del veicolo. La società locatrice si riserva di riprendere possesso del veicolo in qualsiasi modo, luogo e tempo nel caso di violazione delle norme
del presente articolo.
Art. 2 Presa in consegna e restituzione del veicolo
Il locatario ritira il veicolo con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarando sin d’ora che il veicolo stesso, la dotazione e le attrezzature sono in efficienti condizioni di funzionamento meccanico
ed in buono stato generale e si impegna a riconsegnarli liberi da qualsiasi merce o bene con i relativi documenti, nel rispetto dei tempi indicati nel presente contratto, nelle medesime condizioni, salvo
l’usura proporzionata alla durata ed al chilometraggio del contratto. All’atto del noleggio del veicolo sarà sottoscritto in contraddittorio, tra le parti, apposito verbale di stato d’uso generale del veicolo,
stessa cosa sarà fatta al termine della locazione e quindi alla riconsegna del veicolo. Nel caso in cui il veicolo dovesse risultare in condizioni non conformi e/o diverse rispetto al momento dell’inizio del
noleggio, sarà addebitato integralmente al locatario e/o garante, il costo per la riparazione e di quanto necessario per il riutilizzo del veicolo. In caso di ritardo della riconsegna del veicolo, la società
locatrice ha facoltà, senza alcun preavviso, di recuperare il possesso del veicolo. La detenzione del veicolo a contratto scaduto o risolto, costituisce appropriazione indebita, ex art. 646 C.P., e pertanto
ogni responsabilità civile e penale nonché assicurativa sarà ad esclusivo carico del locatore e/o garante. La società locatrice in caso di mancata restituzione del veicolo o ritardo non comunicato si
riserva il diritto di inoltrare immediatamente denuncia per appropriazione indebita presso le autorità competenti. In caso di rientro anticipato non sarà corrisposto nessun rimborso da parte della società
locatrice.
Art. 3 Responsabilità del locatario e/o garante
Il locatario e/o garante è direttamente responsabile per qualsivoglia danno al veicolo derivante dalla circolazione, utilizzo e custodia dello stesso, e si obbliga ad indennizzare la società locatrice da
eventuali pretese di soggetti terzi. Il locatario e/o garante e’ direttamente responsabile per le contravvenzioni e ogni addebito conseguente a violazioni del codice della strada, o di altre disposizioni di
Legge o di regolamenti, dei pedaggi, del costo dei parcheggi e in generale delle somme derivanti dalla guida del veicolo da parte di utilizzatori dallo stesso indicati. La società locatrice, in qualità di
intestataria dei veicoli noleggiati, è considerata per Legge responsabile, in solido con il guidatore, delle infrazioni al Codice della Strada. Il locatario autorizza la società locatrice alla rinotifica delle
contravvenzioni ovvero ad inviare di volta in volta all’autorità competente richiesta di rinotifica del verbale di infrazione al codice della strada al locatario. In ogni caso il locatario si obbliga a rimborsare
tutte le spese sostenute dalla società locatrice per eventuali sanzioni, qualora essa non si avvalga della facoltà di rinotifica, ivi incluse le ulteriori spese legali, postali ed amministrative connesse alla
richiesta di rimborso ed a manlevare la società locatrice da ogni danno e pretesa di terzi. Il costo di gestione di ogni pratica amministrativa è convenuta dalla società locatrice nella misura di € 25,00
oltre iva. Il locatario autorizza sin d’ora la società locatrice ad addebitare sulla carta di credito utilizzata per il noleggio stesso, i suddetti costi per sanzioni e gestioni pratiche amministrative.
Art. 4) Durata
Il presente contratto ha durata dall’ora del giorno previsto per la consegna del mezzo al locatario e/o utilizzatore all’ora del giorno previsto per la riconsegna alla locatrice dello stesso, che saranno
indicati nel frontespizio del presente contratto. La restituzione del veicolo oltre l’ora prevista, comporterà l’addebito di un ulteriore giorno di noleggio. E’ facoltà della società locatrice risolvere il
presente contratto in qualsiasi momento senza preavviso alcuno, a mezzo raccomandata a/r, telegramma, a mezzo fax ovvero tramite PEC nel caso in cui il locatario e/o garante risultino inadempienti
ad uno degli obblighi dello stesso assunti col presente contratto.
Contratto di noleggio nr. SO 196/R del 24/03/2018
Contratto di noleggio nr. SO 196/R del 24/03/2018
Art. 5 Competenze , responsabilità e obblighi a norma di Legge
Il presente contratto, come precedentemente specificato art. 1 lett. e, ha per oggetto solo ed esclusivamente il noleggio veicoli senza conducente e di conseguenza, la società locatrice non è
responsabile degli utilizzatori, previsto dall’art. 1683 e segg. C.C. Le responsabilità degli utilizzatori sono totalmente a carico del locatario e/o garante. Il locatario si impegna ad osservare e a far
osservare le norme di legge e regolamenti sulla sicurezza della circolazione e dell’uso in genere del veicolo oggetto del presente contratto rispondendo in proprio di tutte le violazioni che siano
commesse con l’uso dello stesso, manlevando e tenendo indenne totalmente la società locatrice da ogni responsabilità in genere. Il locatario e/o garante risponde totalmente dell’osservanza delle
norme di legge e contrattuali vigenti in materia di rapporto con gli utilizzatori che siano addetti, alla guida del veicolo oggetto del presente contratto senza corresponsabilità alcuna della società
locatrice. In particolare se il veicolo venisse usato da persone non autorizzate e/o non abilitate alla guida, il locatario e/o garante si rendono responsabili, in solido con gli utilizzatori, per tutti i danni
causati alla società locatrice e a terzi e, in tal caso, qualsiasi azione da parte della compagnia di assicurazione sarà sempre fatta valere nei confronti del locatario e/o garante e mai ed in nessun caso
nei confronti della società locatrice.
Art. 6 Costi manutenzione ordinaria
Sono a carico della società locatrice i costi legati all’ordinaria e manutenzione, rimangono a carico del locatario invece i costi legati ai carburanti, rabbocchi, materiali di consumo, liquidi refrigeranti ecc.
ovviamente nel caso di noleggio mensile o plurimensile. Il locatario, pertanto, si impegna a ispezionare periodicamente il livello dei liquidi ed a verificare il corretto stato di efficienza del veicolo e
risponde pertanto direttamente ed in modo esclusivo di ogni danno al veicolo ed a terzi conseguente all’inadeguata o insufficiente prescritta manutenzione. Nel caso in cui il veicolo necessiti di
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione il locatario o utilizzatore sarà tenuto ad osservare tassativamente le disposizioni che le verranno impartite dalla società locatrice, che potrà eseguire i
lavori di riparazione quando si rendano necessari. L’officina di riferimento sarà in ogni caso indicata dalla società locatrice. Nel periodo di fermo del veicolo, per le riparazioni che si rendessero
necessarie, nulla potrà essere richiesto o addebitato dal locatario alla società locatrice.
Art. 7 Responsabilità della società locatrice
E’ esclusa ogni responsabilità della società locatrice per perdite e danni conseguenti a guasti sopravvenuti del veicolo, mancata o ritardata consegna, consegna del veicolo di categoria diversa da
quella prenotata, deterioramento merci o danni di ogni altro genere, salvo il caso di dolo o colpa grave della medesima. E’ esclusa ogni responsabilità per danni a cose trasportate o dimenticate sul
veicolo restituito, salvo il caso di dolo o colpa grave. La società locatrice non potrà essere responsabile per la mancata esecuzione dei propri obblighi per causa di forza maggiore, eventi imprevedibili e
imponderabili, indipendenti dalla volontà delle parti, che impedisce alle stesse l’adempimento delle proprie obbligazioni.
Art . 8 Addebiti
Il locatario e/o garante è obbligato a corrispondere alla società locatrice al momento del rilascio del veicolo e/o comunque a richiesta della società locatrice anche dopo la riconsegna del veicolo:
– eventuali sanzioni pecuniarie addebitabili al locatario per violazioni codice della strada o di altra natura indipendentemente dall’utilizzatore, o ad incauto
affidamento dello stesso (art. 116 comma 12 codice della strada);
– qualsiasi somma dovuta sulla base di quanto previsto dal presente contratto (penali, addebiti, franchigie) nonché ogni eventuale differenza derivante dalla
fruizione di un servizio diverso da quello preventivato;
– tutti i danni di meccanica e carrozzeria direttamente derivanti dall’utilizzo nel periodo del noleggio;
– pedaggi autostradali e corrispettivi e oneri di qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo del veicolo;
– costi di riparazione dei pneumatici in tutti i casi di foratura.
– Lavaggio del veicolo al rientro dello stesso
Art. 9 Pagamento
Per il noleggio dei veicoli sarà necessaria una carta di credito, il canone di locazione pattuito sarà addebitato alla sottoscrizione del presente contratto. Per noleggi plurimensili il locatario sarà tenuto a
versare, in anticipo, il canone di locazione ogni 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, per ogni giorno di ritardato pagamento gli verranno applicati interessi a tasso corrente come
per Legge. In caso di ritardo nel pagamento pattuito, il contratto si intenderà risolto ma ciò non farà venir meno il diritto della società locatrice di recuperare i crediti maturati e non percepiti. La
risoluzione anticipata del presente contratto non comporterà la restituzione del prezzo pagato per le giornate non utilizzate.
Art. 10 Cauzione
Il locatario e/o garante assume personale obbligazione di corrispondere alla società locatrice la cauzione che varia a seconda del tipo di veicolo, che comprende la franchigia della polizza assicurativa,
quale copertura parziale di eventuali danni causati al mezzo noleggiato, che verrà restituita al locatario dopo la sottoscrizione in contraddittorio del verbale di riconsegna del veicolo. Il locatario
autorizza la società locatrice, sin d’ora, a trattenere dal suddetto deposito cauzionale gli importi derivanti da eventuali multe o danni arrecati al veicolo, immediatamente e a semplice discrezione della
società locatrice. Il locatario autorizza altresì ad incassare immediatamente la cauzione stessa in caso di ritardata consegna del mezzo e mancato pagamento. In caso di incidente il deposito
cauzionale sarà trattenuto fino ad avvenuto accertamento delle responsabilità da parte della compagnia di assicurazioni. In caso di rientro del veicolo danneggiato per responsabilità del locatario o per
responsabilità di ignoti il deposito cauzionale sarà trattenuto dalla società locatrice sino all’avvenuta riparazione del veicolo e accertamento delle responsabilità delle parti.
Art. 11 Coperture assicurative RCA, conducente, incendio e furto, kasko ed appropriazione indebita
In caso di sinistri che comportassero al veicolo danni irreparabili, gli obblighi a carico del locatario, derivanti dal presente contratto, continueranno a sussistere. In caso di sinistro il locatario dovrà
informare, almeno telefonicamente, la società locatrice immediatamente e comunque entro 24 ore. Rimane suo preciso compito relazionare la società locatrice sull’accaduto, sulla dinamica dello
stesso, utilizzare i modelli in dotazione a ciascun veicolo, compilandoli dettagliatamente in modo leggibile in ogni loro parte. La mancata denuncia entro il termine stabilito del sinistro comporterà
l’addebito totale dei costi di ripristino del veicolo, salvo maggiori danni. In caso di furto, incendio, incidente, o danneggiamento del veicolo il locatario dovrà rimborsare alla società locatrice la franchigia
sottoscritta sul frontespizio dello stesso contratto. In caso di furto, il locatario è obbligato a consegnare la chiave di accensione del veicolo alla locatrice, la mancata consegna della stessa comporterà
l’addebito dell’intero valore del veicolo. In tutti i casi il locatario deve collaborare attivamente con la società locatrice nella gestione del procedimento giudiziario. Qualora questa collaborazione dovesse
venir meno, qualsiasi limitazione e/o esclusione di responsabilità del locatario e/o garante per furto o incendio totale o parziale, diventerebbe automaticamente inefficace. In caso di appropriazione
indebita il locatario e/o garante sarà tenuto a versare alla società locatrice l’importo pari al valore del veicolo come da eurotax giallo al momento dell’appropriazione stessa. L’assicurazione, ne tanto
meno la società locatrice, non copre i danni derivanti da uso improprio del veicolo, atti vandalici, danni ai cristalli, eventi naturali, sociopolitici, infortuni del conducente e terzi trasportati, impegni di
lavoro o di altro carattere.
Art. 12 Sinistri gravi e/o irreparabili
Il locatario e/o garante si impegna al pagamento di tutte le spese per il ripristino del veicolo e di quanto dovuto a terzi danneggiati che non fossero stati, per qualsiasi motivo integralmente indennizzati
dalla compagnia di assicurazione, che decida di esercitare il diritto di rivalsa previsto dall’art. 15 della legge 24.12.1969 nr. 9901. In caso di sinistro dovuto a responsabilità di terzi, la società locatrice si
riserva il diritto di agire direttamente per il recupero dei danni subiti dal veicolo locato o autorizza il locatario ad agire, conferendogli apposito mandato.
Art. 13 Facoltà della locatrice
È facoltà della società locatrice dotare il veicolo, oggetto della presente locazione, di apparecchio localizzatore satellitare con dispositivo blocco motore da remoto, utilizzabile a facoltà della società
locatrice in tutti i casi di inadempienza del locatario e/o per il recupero forzato del mezzo.
Art. 14 Foro competente
Le parti convengono che per ogni controversia riguardante il presente contratto è competente, in modo esclusivo, l’autorità giudiziaria del foro di Bari.